Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici
RINNOVO VALIDITA' CQC
RINNOVO VALIDITA' CQC
Il decorso 9 settembre u.s. è scaduta la validità della CQC per chi l’aveva conseguita, non tanto frequentando un regolare corso abilitativo pressi gli Enti o le Organismi abilitati, ma – più semplicemente – a seguito della presentazione della documentazione che attestava il possesso dell’idoneità richiesta prima del 9 settembre 2009 (patente di guida cat. “C” e superiori) e non aveva ancora provveduto a rinnovarla entro la citata data di scadenza (9 settembre 2016).
La domanda che ci si pone ora è se un autista può (o meno) circolare se ha rinnovato il documento in parola (CQC) entro il 9 settembre 2016 ma non è ancora stato effettuato l’aggiornamento sulla Patente CQC posseduta??
Ebbene, per rispondere a tale quesito è intervenuta la Circolare del M.I.T., la n. 19604 del 9 settembre 2016, la quale ha stabilito che se il conducente ha regolarmente effettuato il corso di 35 ore, con le modalità disposte dalla normativa vigente, ed è in possesso di idonea documentazione (attestazione di avvenuta registrazione presso la MCTC territorialmente competente dell’effettuazione del corso), questi, anche senza essere ancora in possesso di una PatenteCQC aggiornata, può circolare ugualmente fino e non oltre il 9 dicembre 2016.   
Per opportuna conoscenza ricordo che i conducenti che si ritrovano con la CQC merci scaduta al 9/9/2016 e non hanno ancora frequentato il corso di rinnovo, non possono guidare e non potranno guidare fino a quando non si saranno iscritti al previsto corso, lo avranno terminato e, successivamente, avranno presentato alla MCTC istanza di rinnovo della CQC.
La CQC scaduta il 9/9/2016 rimane comunque “rinnovabile” ancora per due anni, ovvero chi la possiede, anche se non può guidare, entro il 9/9/2018, può comunque frequentare il corso per rinnovarla di 35 ore presso autoscuole o centri di formazione. Dopo questa data, la CQC sarà completamente andata perduta, ovvero non sarà più possibile rinnovarla. Per ottenere una nuova CQC bisognerà sostenere un “nuovo” esame completo di revisione (corso di almeno 120 ore).
In merito, per quanto attiene l’aspetto sanzionatorio, significo che:
1) i conducenti che guidano con la CQC scaduta è prevista una sanzione minima di 108,50 € - 312,00 € e il ritiro del documento (art. 126 comma 11);
2) per i conducenti che guidano ugualmente avendo la CQC ritirata, è prevista una sanzione che va dai € 2004,00 a € 8017,00 nonché il fermo del veicolo. (art. 216 c.6).

Autore / Fonte: Danilo dr. SALMASO, Dirigente/Comandante Servizio Polizia Stradale a.r. – Esperto Normativa Trasporto – Docente accreditato M.I.T. “Albo Autotrasporto” e ASTARTE.

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