Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici
CORSO FORMATIVO SUL CORRETTO USO DEL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE
CORSO FORMATIVO SUL CORRETTO USO DEL CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO E DIGITALE
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L60 del 28/02/2014, è stato pubblicato il Regolamento(UE) n.165 del 04/02/2014, che detta nuove disposizioni in materia di cronotachigrafo. Detto Regolamento Comunitario, che abroga espressamente il Regolamento CE 3821/1985, è entrato parzialmente in vigore dal 2 Marzo 2015 (solo tre articoli: 24 – 34 e 45) mentre risulta giuridicamente essere completamente in efficace solamente a partire dal 2 Marzo 2016.
Tra le novità di rilievo che emergono in questo “nuovo” Regolamento vi è una più accentuata previsione di una specifica responsabilità delle imprese di trasporto nella formazione e nel controllo dell’attività dei propri dipendenti (art.33 - Reg. CE 165/2014).
La disposizione obbliga le imprese di trasporto a formare i propri conducenti sul funzionamento del cronotachigrafo (sia digitale che analogico), e ad effettuare controlli periodici per verificare il corretto utilizzo dell’apparecchiatura (par.1).
Il par. 3 dell’art. 33, sancisce la responsabilità dell’impresa per le violazioni in materia di cronotachigrafo commesse dai suoi autisti.
Tuttavia, gli Stati membri possono circoscrivere questa responsabilità ai casi in cui l’impresa:
Non abbia provveduto a formare gli autisti sul funzionamento del tachigrafo (contravvenendo, quindi, al par.1, art.33);
  1. Non abbia violato l’art. 10, par. 1 e 2 del Regolamento 561/2006 (norma, questa, ancora relativa alla formazione da fornire al personale dipendente e meglio successivamente descritto):
  2. Non abbia retribuito i conducenti/autisti, concedendo dei premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, in modo tale da compromettere la sicurezza stradale;
  3. Non abbia organizzato l’attività dei conducenti, in maniera tale che non fossero rispettate le norme sui tempi di guida e di riposo e sul tachigrafo;
  4. Non fornendo agli autisti le opportune istruzioni per il rispetto di quanto sopra (uso del cronotachigrafo – formazione obbligatoria del personale sulla Normativa del Trasporto).
Il citato articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “Le imprese di Trasporto organizzano l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 3821/85 (ora abrogato e sostituito dal Reg. CE 165/2014). 
A tal fine le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento (CE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all'infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell'impresa.
Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l'impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell'infrazione commessa”.
Per quanto proposto A.N.I.T.A. Servizi, allo scopo di consentire alle Imprese di trasporto di fornire un’adeguata formazione al personale dipendente, così dando anche una corretta risposta al precetto disposto dall’art. 33, 1 comma Reg. CE 165/2014, propone un corso formativo e di istruzione relativo l’uso del cronotachigrafo analogico e digitale, strutturato come segue:
  1. Nozioni sul contenuto del Regolamento CE 561/2006 e D. Lgs. 234/2007 relative i “Tempi di guida e di riposo” e “del lavoro” dei conducenti (circa 2 ore);
  2. Spiegazione ragionata delle nuove disposizioni contenute dal “nuovo” Reg. CE 165/2014: nuove disposizioni relative l’uso del “crono” e della carta tachigrafica (circa 2 ore);
  3. L’importanza di rispettare tutte le vigenti disposizioni normative al fine di conseguire un corretto uso del cronotachigrafo analogico e digitale. Aspetti sanzionatori e disciplinari afferenti un diverso uso del “crono”: responsabilità dell’Azienda e del conducente. Varie ed eventuali relative l’uso del cronotachigrafo analogico o digitale (ore 2 o 4 secondo il caso).
La descritta formazione della durata di 6 – 8 ore, per un massimo di 15 partecipanti, sarà tenuta da personale altamente qualificato e, in caso di bisogno, sarà pure fornito ai discenti apposito materiale didattico.  
L’ANITA Servizi  rilascerà alla azienda, apposita certificazione a norma del Regolamento Comunitario, cosi come rilascerà attestati individuali ai partecipanti.
Per informazioni scrivere a info@anitapuglia.it

 

Autore / Fonte: ANITA servizi

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