Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici

CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA COMUNITARIE SENZA LIMITI DI VALIDITA' AMMINISTRATIVA

<p>CONVERSIONE DELLE PATENTI DI GUIDA COMUNITARIE SENZA LIMITI DI VALIDITA' AMMINISTRATIVA</p>

Vi  informiamo  che, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  hanno  fornito  chiarimenti sugli aspetti temporali legati alle patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell’art. 136-bis, comma 3, del C.d.S.
L’ultimo periodo di tale disposizione, infatti, prevede che “il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta”. Il comma 8 dell’art. 136-bis, inoltre, prevede che in caso di inosservanza di tale obbligo sia prevista anche la sanzione accessoria del ritiro della patente.
In considerazione del fatto che le disposizioni di cui sopra sono entrate in vigore il 19 gennaio 2013, i provvedimenti ministeriali hanno ritenuto opportuno chiarire che:
• il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, senza limiti di validità amministrativa, già residente in Italia al 19 gennaio 2013 deve convertire la patente entro il 19 gennaio 2015, ovverosia entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;
• il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato UE o SEE, senza limiti di validità amministrativa, che ha acquisito la residenza normale in Italia dopo il 19 gennaio 2013 deve convertire la patente entro 2 anni dalla data in cui ha acquisito la residenza.
In conseguenza di tali chiarimenti, inoltre, il Ministero dei Trasporti fa obbligo agli UMC di restituire le patenti eventualmente ritirate per violazione delle suddette disposizioni.
Vi ricordiamo che i chiarimenti ministeriali riguardano le sole patenti comunitarie senza limiti di validità amministrativa, le uniche la cui conversione è prevista come obbligatoria dal C.d.S. I conducenti titolari di patenti di guida comunitarie dotate di scadenza hanno una mera facoltà di conversione, in quanto tali patenti sono pienamente equiparate a quelle italiane.

Autore / Fonte: ANITA

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