Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici
RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER IL 2012
RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER IL 2012
 
A fronte dello stanziamento previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e del decreto 15 febbraio 2012, con il quale dette risorse sono state ripartite tra le diverse misure a favore della categoria, l’INAIL, ha fornito le istruzioni per la riduzione dei premi per l’anno in corso relativi alle voci di tariffa 9121 e 9123 nonché le modalità per il recupero del “maggior versato” al 16 febbraio 2012.
L’Istituto, infatti, informa che con deliberazione n. 123 del 30 marzo 2012 sono stati approvati per l’anno 2012 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario, nonché la riduzione dell’11,9% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane.
Sulla scorta della predetta deliberazione sono stati rielaborati i tassi 2012 ed è in corso di spedizione alle imprese interessate il modello 20SM relativo alla comunicazione del tasso applicato per l’anno in corso.
Qualora le aziende non ricevano comunicazione del tasso applicato in tempo utile per la determinazione ed il pagamento del premio da effettuare entro il 16 maggio, le Sedi dovranno provvedere a ristampare e consegnare il modello ai datori di lavoro che ne dovessero fare richiesta, tenendo conto che la stampa dei nuovi modelli 20SM sarà disponibile a partire dal 4 maggio prossimo.
Per quanto riguarda il calcolo del premio di Autoliquidazione 2011/2012 le imprese destinatarie degli interventi devono ora:
• calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 marzo 2012 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;
• calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,90%.
Per il recupero del maggior importo versato dalle imprese entro il 16 febbraio 2012 si aprono due strade:
1. se il premio di autoliquidazione è stato versato in un’unica soluzione, e quindi senza lo scomputo dello sconto, il credito può essere utilizzato in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.
2. se l’impresa si è avvalsa del pagamento rateale, l’importo già versato in misura superiore al dovuto deve essereutilizzato in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012.
L’iter da seguire è questo:
- Regolazione 2011 polizza dipendenti.
Applicare il tasso di tariffa indicato nelle basi di calcolo alla regolazione 2011 della polizza dipendenti (voci di tariffa 9121 e/o 9123)
- Rata 2012 polizza dipendenti.
Applicare il nuovo tasso di tariffa comunicato con i modelli di comunicazione del tasso applicato 2012 in corso di spedizione.
- Sommare algebricamente quanto dovuto per regolazione e per rata (premio dovuto di autoliquidazione 902012).
- Dividere l'importo per 4, si otterrà in tal modo l'importo dovuto per la singola rata.
- Calcolare la differenza tra l'importo dovuto riconteggiato per la prima rata e l'importo già pagato al 16 febbraio sempre per la prima rata e quantificare così il credito da utilizzare a conguaglio.
- Sottrarre l'importo a credito già pagato dall'importo dovuto per la rata in scadenza al 16 maggio.
- La differenza è l'importo da pagare al 16 maggio che deve essere maggiorata degli interessi di rateazione. Ad esempio per la rata di maggio, data dal premio di autoliquidazione diviso 4, gli interessi devono essere calcolati nella misura del 3,61% dal 17 febbraio al 16 maggio sull'importo della rata di maggio.

Autore / Fonte: Anita

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