Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici
Mariella Natale informa: Tetto massimo a 2.500 € per l’uso del contante, una misura antiriciclaggio e antievasione prevista dalla manovra di Ferragosto
Mariella Natale informa: Tetto massimo a 2.500 € per l’uso del contante, una misura antiriciclaggio e antievasione prevista dalla manovra di Ferragosto
Il contante è il mezzo di pagamento più utilizzato in Italia ma è necessario limitarne l’uso, in quanto esso costituisce uno strumento tipico per la gestione del “nero”. Ecco che la novità introdotta con la manovra di Ferragosto (art. 2 comma 4 del D.l. 138/2011), che interessa la normativa antiriciclaggio, ha un impatto evidente anche nella lotta all’evasione fiscale.
Dal 13 agosto 2011 per importi pari o superiori a 2.500 € è vietato:
l’uso del contante, quando i trasferimenti avvengono senza l’intervento degli intermediari;
l’emissione di assegni senza clausola di non trasferibilità;
il mantenimento di libretti al portatore, che dovranno pertanto essere estinti o ricondotti entro la nuova soglia consentita entro il 30.09.2011.
Dimezzata la soglia per l’uso del contante
La manovra di Ferragostoha abbassato a 2.500 € la soglia a partire dalla quale è vietato l’utilizzo delle banconote nelle transazioni che avvengono in assenzadegli intermediarifinanziari. Ricordiamo, invece, che fino al 12agosto 2011 era possibile trasferire liberamente denaro contante per importiinferiori a 5.000 €.
Si è trattato, pertanto, di un dimezzamento della soglia, che ha modificato la legge antiriciclaggio, con lo scopo di favorire la tracciabilità dei flussi di pagamentoche avvengono senza l’intervento degli intermediari finanziari (banche, poste ecc …).
Con questo intervento il Governo mira ad uniformare l’Italia agli altri Paesi europei, dove la media delle transazioni in contanti si aggira intorno al70%, contro il 90% dell’Italia.L’intervento ha anche uno scopo antievasione, scoraggia infatti l’uso delcontante, strumento che oltre ad essere fonte di riciclaggio è anche mezzo per la gestione del “nero”.Il divieto si applica anche quando l’operazione è frazionata, cioè suddivisa in più tranche ciascuna di importo inferiore ai 2.500 €, e quando il frazionamento è stato artificiosamente realizzato per “nascondere” il passaggio di denaro contante. Il trasferimento in più soluzioni, per importi inferiori alla soglia, è consentito quando è previsto dalla prassi commerciale o in conseguenza alla libertà contrattuale, come il caso della vendita a rate. Il divieto, invece, non sussiste se il trasferimento avviene tramite unintermediario abilitato che, accettando per iscritto l’incarico, consegna alla parte creditrice il denaro. L’intermediario, infatti, è tenuto a rilevare l’operazione:
 identificando le parti interessate;
 comunicando i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle Entrate.
In caso di violazione della norma, si applica la sanzione compresa dall’1% al 40%dell’importo oggetto del trasferimento, con il minimo di 3.000 €. La sanzione è aumentata di 5 volte se l’importo trasferito è superiore a 50.000 €. Questa novità ha conseguenze notevoli per le imprese e i professionisti, le cui fatture non potranno più essere pagate in contanti se pari o superiori (Iva compresa) a tale nuova soglia
Gli assegni di importo ≥ 2.500
La nuova sogliaantiriciclaggio riguarda anche gli assegni. Pertanto, dal 13 agosto 2011 gli assegni emessi per importi pari o superiori a 2.500 Euro devono riportare il nome, la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La violazione della norma è punita con la sanzione compresa dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con il minimo di 3.000 € (sanzione aumentata di 5 volte se gli importi sono superiori a 50.000 €). Inoltre, l’intermediario che non comunica l’eventuale violazione al ministero dell’Economia, è punito con la sanzione compresa tra il 3% e il 30% della cifra oggetto dell’operazione.
Per gli assegni emessi prima del 13.08.2011, ma incassati successivamente, sembra applicabile l’interpretazione fornita dal ministerodell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 33124 del 20.03.2008, inoccasione dell’abbassamento della soglia per l’utilizzo del contante da 12.500€ a 5.000 €. Pertanto, gli assegni emessi prima del 13.08.2011, ma incassatidopo tale data, di importo pari o superiore al nuovo limite di 2.500 € (ma comunque inferiore al vecchio limite di 5.000 €), non sarebbero soggetti a sanzioni.
Libretti al portatore con saldo < 2.500 entro il 30.09.2011
Anche i libretti di deposito bancario o postale al portatoresono soggetti al nuovo limite, in particolare quelli che alla data del 13 agosto 2011 hanno un saldo pari o superiore a2.500 Euro, devono essere estinti odevono essere ricondotti ad un saldo inferiore a 2.500 Euro entro il 30 settembre 2011.
In caso contrario si applica la sanzione compresa dal 10% al 20% del valore del saldo del libretto, con il minimo di 3.000 €. Per gli importi superiori a 50.000 € la sanzione è aumentata del 50%.
La sanatoria per le violazioni commesse in agosto
Come anticipato all’inizio, la modifica al testo normativo dell’antiriciclaggio è stata apportata con la manovra di Ferragosto, in particolare con il Decreto legge n. 138/2011, entrato in vigore il 13.08.2011. Tuttavia, in sede di conversione in Legge, è stata inserito un ulteriore comma all’articolo 2 del D.l. 138/2011(comma 4-bis) che prevede una sanatoria per le violazioni commesse in agosto. Secondo tale disposizione, le violazioni delle nuove regole antiriciclaggio  commesse dal 13 agosto 2011 fino al 31 agosto 2011 non sono soggette a sanzioni. Continuano ovviamente ad applicarsi le sanzioni nel caso in cui in tale periodo non fosse stato rispettato il limite di 5.000 Euro, previsto dalla precedente disciplina. Tale norma vuole evitare problemi agli operatori che,
durante il periodo di Ferragosto, non hanno avuto il tempo di provvedere agli adempimenti necessari. Ricordiamo tuttavia che il comma 4-bis dell’art. 2 del D.l. 138/2011 deve  ancora passare all’esame della Camera, pertanto una conferma ufficiale in tal senso si avrà solo con la conversione in Legge del D.l. 138/2011.

Autore / Fonte: anita

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