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DPCM 10 aprile 2020 (G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020)
SICUREZZA/VARIE – CORONAVIRUS – Misure urgenti per fronteggiare l’epidemia contenute nel DPCM 10 aprile 2020 (G.U. n. 97 dell’11 aprile 2020)
Il DPCM del 10 aprile riconferma l’impianto normativo del DL n. 19 del 25 marzo e proroga l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia dal 14 aprile al 3 maggio.
Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma quelle che possono restare aperte (Allegato 3), tra cui figura il trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.
Resta confermata la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
Un’importante novità è il riconoscimento alle attività produttive sospese della possibilità, sempre previa comunicazione al Prefetto, di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.
Ricordo che tale comunicazione è a carico delle aziende sospese e non delle imprese di autotrasporto e logistica e che, trattandosi di una comunicazione, non è necessario il riscontro positivo da parte della Prefettura.
Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.
Il DPCM del 10 aprile riconferma l’impianto normativo del DL n. 19 del 25 marzo e proroga l’efficacia delle misure di contenimento dell’epidemia dal 14 aprile al 3 maggio.
Nel merito, il provvedimento anzitutto riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e, quindi, sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo 2020.
Riguardo alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma quelle che possono restare aperte (Allegato 3), tra cui figura il trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.
Resta confermata la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
Un’importante novità è il riconoscimento alle attività produttive sospese della possibilità, sempre previa comunicazione al Prefetto, di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.
Ricordo che tale comunicazione è a carico delle aziende sospese e non delle imprese di autotrasporto e logistica e che, trattandosi di una comunicazione, non è necessario il riscontro positivo da parte della Prefettura.
Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.
Allegato: DPCM 10 aprile 2020.pdf
Autore / Fonte: ANITA