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ALBO GESTORI AMBIENTALI - AVVISO URGENTE -
Si comunica che le imprese non in regola con il diritto d'iscrizione annuale 2016, verranno sospese con decorrenza 31 luglio 2016.
Si allega per immediatezza di lettura la Circolare dell'Albo Nazionale datata 1 luglio 2016
Il PresidenteSi allega per immediatezza di lettura la Circolare dell'Albo Nazionale datata 1 luglio 2016
avv. Natale Mariella
Roma 1 luglio 2016
Prot. n. 652/Albo/Pres.
Oggetto: Diritti d’iscrizione
Come è noto, l’articolo24, comma 4, del D.M. 120/2014, dispone che il versamento del diritto annuale d’iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il comma 7 dello stesso articolo dispone che l’omissione del pagamento nei termini previsti comporti la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell’effettuazione del pagamento.
In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, ha ritenuto necessario prevedere un’unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione in questione.
Ha stabilito pertanto che, per l’anno 2016, le Sanzioni regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, con decorrenza dell’efficacia 31 luglio 2016.
Il PresidenteProt. n. 652/Albo/Pres.
Oggetto: Diritti d’iscrizione
Come è noto, l’articolo24, comma 4, del D.M. 120/2014, dispone che il versamento del diritto annuale d’iscrizione debba essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Il comma 7 dello stesso articolo dispone che l’omissione del pagamento nei termini previsti comporti la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell’effettuazione del pagamento.
In proposito il Comitato nazionale, anche al fine di garantire parità di condizioni alla stessa categoria di utenza e di evitare casi di concorrenza sleale, ha ritenuto necessario prevedere un’unica data di decorrenza degli effetti dei provvedimenti di sospensione in questione.
Ha stabilito pertanto che, per l’anno 2016, le Sanzioni regionali debbano adottare i provvedimenti di sospensione ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del D.M. 120/2014, con decorrenza dell’efficacia 31 luglio 2016.
Dott. Eugenio Onori
Autore / Fonte: ANITA